Congedo COVID 19 per i figli. Torna con il decreto di ottobre

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Con il Decreto Legislativo 146 del 21 ottobre 2021 sono stati ripristinati i congedi Covid 19 per i figli, fruibili fino al 31/12/2021 dal genitore convivente di figli minori di anni 16 o portatori di handicap che beneficiano di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L. 104/92.

Il congedo può essere richiesto nei seguenti casi:
  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio / chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato;
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo può essere richiesto solamente nel caso in cui l’altro genitore:
  • non ha diritto ad usufruire del congedo COVID 19 in quanto lavoratore autonomo;
  • non fruirà del congedo nelle stesse giornate richieste;
  • non è disoccupato, non lavoratore o sospeso dal lavoro.

Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria

Indennità per figli minori anni 14 o portatori di handicap
Nel caso di figlio di età minore di anni 14 o portatore di handicap a prescindere dall'eta (art. 4 comma 1 della L. 104/92) il congedo comporta il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001, art. 23, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Indennità per figli minori di età compresa tra 14 e 16 anni
Nel caso di figlio di eta' compresa fra 14 e 16 anni per il periodo non è prevista la corresponsione di retribuzione o indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa. In tale caso è comunque previsto
il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Conversione periodi di congedo parentale
La norma prevede che eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino all’entrata in vigore del decreto per le motivazioni elencate possono essere convertiti, a domanda dell’interessato, nel congedo previsto dall’attuale normativa.



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