Congedo COVID 19 per i figli. Torna con il decreto di ottobre
Con il
Decreto Legislativo 146 del 21 ottobre 2021
sono stati ripristinati i congedi Covid 19 per i
figli, fruibili fino al 31/12/2021 dal
genitore convivente di figli minori di anni 16 o
portatori di handicap che beneficiano di
quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.
104/92.
Il congedo può essere richiesto nei seguenti casi:
Il congedo può essere richiesto nei seguenti casi:
- sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio / chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato;
- infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- non ha diritto ad usufruire del congedo COVID 19 in quanto lavoratore autonomo;
- non fruirà del congedo nelle stesse giornate richieste;
- non è disoccupato, non lavoratore o sospeso dal lavoro.
Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria
Indennità per figli minori anni 14 o portatori di handicap
Nel caso di
figlio di età minore di anni 14 o portatore di
handicap a prescindere dall'eta (art. 4 comma 1 della L. 104/92) il
congedo comporta il riconoscimento di una
indennità pari al 50% della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dal D. Lgs.
151/2001, art. 23, ad eccezione del comma 2 del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti
da contribuzione figurativa.
Indennità per figli minori di età compresa tra 14 e 16 anni
Nel caso di figlio di eta' compresa fra 14 e 16 anni per il periodo non è prevista la corresponsione di retribuzione o indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa. In tale caso è comunque previsto il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Indennità per figli minori di età compresa tra 14 e 16 anni
Nel caso di figlio di eta' compresa fra 14 e 16 anni per il periodo non è prevista la corresponsione di retribuzione o indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa. In tale caso è comunque previsto il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Conversione periodi di congedo parentale
La norma prevede
che eventuali periodi di congedo parentale fruiti
dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno
scolastico 2021/2022 e fino all’entrata in
vigore del decreto per le motivazioni elencate
possono essere convertiti, a domanda
dell’interessato, nel congedo previsto
dall’attuale normativa.