Covid-19, tutele per lavoratori fragili e in quarantena: aggiornamenti
Entando più nello specifico, va quindi ricordato che tali disposizioni prevedono, con riferimento ai dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della l. 104/1992:
- che gli stessi svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche, in caso di mansione non smartabile, attraverso l’assegnazione a una mansione diversa, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure allo svolgimento di uno specifico piano di formazione professionale anche da remoto;
- l’equiparazione dei periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili (rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, disabilità Art.3 c.3 L. 104) al ricovero ospedaliero, nonché l’esclusione di tali giornate di assenza dal conteggio ai fini del periodo di comporto.