Fisascat Verona. Decreto trasparenza: il datore di lavoro deve comunicare i dettagli del contratto sottoscritto


Il datore di lavoro è obbligato a dare a lavoratrici e lavoratori i dettagli del contratto che essi hanno sottoscritto. Lo dice con chiarezza la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 che ha diramato l'Ispettorato nazionale del lavoro, fornendo così le prime indicazioni sui nuovi obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti e collaboratori.

Un importante recepimento dunque del recente decreto legislativo n. 104/2022  che rende attiva la normativa europea che amplia gli obblighi già in vigore circa la trasparenza nel rapporto di lavoro. Le novità entrano in vigore il 13 agosto 2022 per i contratti attivi alla data del 1 agosto 2022.

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Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'ispettorato.

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CHI E' INTERESSATO
L'ispettorato ricorda che gli obblighi non si applicano solo per i rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, marittimo e della pesca, lavoro domestico e pubblica amministrazione ma anche in caso di:
  • contratto di lavoro somministrato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
  • collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c.;
  • contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017).
Viene anche specificato che l'esclusione dall'obbligo per i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre ore settimanali non si applica in caso che la durata non sia stata predeterminata e non sia effettiva (cioè nel caso in cui il prolungamento dell'orario rispetto a quanto concordato si sia verificato per cause impreviste). I requisiti della "predeterminatezza" ed effettività di tale durata minima, devono essere presenti ENTRAMBI, altrimenti scatta l'obbligo e le relative sanzioni in caso di inadempienza.

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LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE AI LAVORATORI
I datori di lavoro potranno avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” , ad esempio:
  • email personale
  • e-mail aziendale
  • messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale
Si sottolinea anche l'obbligo di conservare le informazioni con prova della trasmissione o della ricezione per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro e il fatto che in caso di mancata conservazione le comunicazioni stesse saranno ritenute omesse con applicazione delle sanzioni

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I TEMPI DI CONSEGNA DELLE INFORMAZIONI
L'ispettorato scrive che il datore di lavoro/committente è sempre e comunque tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:
  • il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto oppure
  • copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
sempre completi delle informazioni richieste.

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LE SANZIONI
In caso di omissione va incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato. Anche in caso di consegna di documenti incompleti, il datore di lavoro/committente, risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

Quanto per offrire una puntuale informazione a tutti i nostri iscritti, con l'impegno di aggiornarvi in caso di ulteriori approfondimenti sul tema.

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