Fisascat Verona. Principali novità del decreto per la conciliazione casa e famiglia

E’ stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Eccovi alcune delle principali novità previste dal decreto:

CONGEDO DI PATERNITÀ

Novità importante rispetto al passato: Obbligatorio

  • La durata massima del congedo obbligatorio per il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario) è fissata in 10 giorni lavorativi fruibili nel periodo che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
  • Il diritto spetta al padre che lavora, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto “alternativo”. Nelle ipotesi di parto plurimo la durata si estende a 20 giorni lavorativi.

Il congedo non è frazionabile ad ore e può essere utilizzato anche in via non continuativa.

Per tale periodo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Ai fini della fruizione, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Alternativo
L’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità: previsto soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Per tale periodo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 80% della retribuzione.

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CONGEDI PARENTALI

Aumentati i periodi indennizzabili al 30% della retribuzione:

  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore.

Rimasti immutati i limiti massimi individuali: 6 mesi per la madre; 6 mesi (elevabili a 7) per il padre; massimo 10 (elevabili a 11) per entrambi i genitori complessivamente.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.

IMPORTANTE

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi, indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Salvo diverse specificazioni, ai fini della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità tra uomo e donna, le disposizioni sui congedi, i permessi e su tutti gli altri istituti disciplinati dal decreto si applicano sia ai dipendenti privati che a quelli delle pubbliche amministrazioni.

MODIFICHE ALLA LEGGE 104

Introdotto il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della medesima legge (due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino in alternativa del prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni del bambino).

Nuova formulazione che prevede il diritto per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità grave, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto. Passa infine da 60 a 30 giorni il termine dalla richiesta per poter fruire del congedo da parte del coniuge convivente di soggetto in condizione di disabilità grave. Al coniuge sono equiparati la parte di un’eventuale unione civile e il convivente di fatto.

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