Fisascat Verona. Rinnovo Ccnl lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori recisi

Il 31 marzo 2023 a Sanremo – Siglato il nuovo contratto nazionale applicato ai 15mila addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali.
L’accordo, di durata quadriennale e in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, è stato siglato  tra i sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori.

L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranche:
  • 40€ dal 1° gennaio 2023
  • 20€ dal 1° gennaio 2024
  • 30€ dal 1° gennaio 2025 
  • 30€ dal 1° gennaio 2026
L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

contratto di apprendistato professionalizzante:
oltre alla permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento del personale per un periodo che non potrà superare i 12 mesi, viene pattuita quale condizione migliorativa rispetto al passato l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti;

flessibilità dell’orario di lavoro:
declinata in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana), con la garanzia, oltre che di specifiche maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della corresponsione della retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i previsti recuperi;

ferie solidali: 
recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;

permessi per il diritto allo studio:
nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:
a beneficio di chi ha diritto alle misure agevolative di cui alla L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti, nonché il miglioramento dell’articolato sul congedo parentale e sulle assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali con le relative terapie patologiche oncologiche, cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

aspettativa non retribuita per cure salvavita: 
fino a 300 giorni;

sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:
introdotto il diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;

indennità di vestiario:
dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

pagamento della retribuzione:
entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; assistenza sanitaria

integrativa per i Quadri:
dal 2024 garantita da Quas;

indennità di mancato preavviso:
comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.

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