Fisascat Verona. Assegno Unico 2023


l'Assegno Unico a partire dal 1° marzo 2023 continuerà ad essere erogato a coloro che già lo ricevevano senza dover presentare una nuova domanda, a condizione però di aver presentato il nuovo ISEE 2023 e che non siano intervenuti cambiamenti nel nucleo familiare.

Per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
I dati dei soggetti beneficiari di Assegno Unico saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell’INPS.       

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Chi non ha mai beneficiato dell'Assegno Unico e con il nuovo anno ritiene di averne diritto, dovrà presentare apposita domanda.
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Attenzione:
In caso di variazioni del nucleo familiare o delle condizioni a suo tempo dichiarate all'atto della presentazione della domanda, è onere dei richiedenti/beneficiari intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle variazioni sopravvenute, che saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa. In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno Unico e Universale sarà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

La domanda di Assegno Unico andrà variata qualora sopravvengano variazioni del nucleo familiare, ad esempio:
  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
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Fonte normativa:
Circolare 132 del 15 dicembre 2022, l'INPS
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